Fondazione - Statuto

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 TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA


ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE


1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice
del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita la fondazione
denominata “Fondazione Fioroni – Museo e Biblioteca
Pubblica - Ente del Terzo Settore” (senza vincoli grafici)
o, in forma abbreviata, “Fondazione Fioroni - ETS” (d’ora innanzi,
la “Fondazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione
può anche essere utilizzata traducendola in lingue
diverse dalla lingua italiana.
La denominazione che precede, contenente la locuzione Ente
del Terzo Settore o l’acronimo ETS, potrà essere utilizzata
dalla Fondazione solo con l’iscrizione della Fondazione stessa
presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
così come non avrà efficacia fino a tale data ogni previsione
del presente Statuto che abbia quale presupposto l'iscrizione
della Fondazione nel suddetto Registro.
1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora
innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni
altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria
(d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza
e nelle comunicazioni al pubblico.


ARTICOLO 2) SEDE


2.1. La Fondazione ha sede in Legnago (VR), Via XX Settembre
n. 20 e Via Matteotti n. 39.
2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere,
in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi,
filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali,
produttive e direzionali, comunque denominate.


ARTICOLO 3) SCOPO


3.1. La Fondazione si ispira al fine culturale ed educativo
di custodire, arricchire, amministrare il Museo e la Biblioteca
Pubblica, che le donanti, ora defunte, signore Fioroni
Maria ed Angela, detta Gemma, fu Enrico, hanno creato nel Palazzo
di Legnago, Via XX Settembre n. 20 e Via Matteotti n.
39, e donato alla Fondazione stessa.
3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse
generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento,
in via esclusiva o principale, di una o più attività
di interesse generale.


ARTICOLO 4) OGGETTO


4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, della seguente attività di interesse
generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. n. 42 del 2004;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso.
Per il conseguimento e l’attuazione delle proprie finalità
museali e bibliotecarie la Fondazione può:
a) promuovere l’apprendimento permanente dei cittadini attraverso
attività di studio, di ricerca scientifica, di insegnamento
e didattica, di alta formazione;
b) stipulare convenzioni o contratti di servizio per gestire
attività e servizi museali di connessione tra i beni culturali,
ambientali e paesaggistici, anche in collaborazione con
gli operatori e gli Enti Pubblici o privati competenti per
il turismo;
c) consociarsi con Enti Pubblici per la gestione di servizi
comunali di carattere bibliotecario, museale e culturale.
La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito
della Regione Veneto.
4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere
“attività diverse” rispetto all’attività che costituisce
il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono
essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai
sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.


ARTICOLO 5) LAVORATORI DIPENDENTI, COLLABORATORI AUTONOMI
CON PARTITE IVA, CONSULENTI A PROGETTO E VOLONTARI.


5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa
Applicabile, di lavoratori dipendenti, di collaboratori autonomi
con partite Iva, di consulenti a progetto e di volontari.


ARTICOLO 6) DURATA


6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.



TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE


ARTICOLO 7) PATRIMONIO INIZIALE


7.1. Il patrimonio della Fondazione è attualmente costituito,
oltre che dal palazzo sito in Legnago Via XX Settembre
n. 20 e Via Matteotti n. 39 sede della Fondazione, del Museo
Storico, del Museo Archeologico e della Biblioteca Pubblica
anche degli altri immobili descritti dettagliatamente nella
perizia di stima depositata agli atti della Fondazione medesima,
redatta dal perito Zanetti ing. Pietro iscritto all’Albo
degli Ingegneri di Verona al n. 1366 ed asseverata con
giuramento dinanzi al Cancelliere dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Legnago - Tribunale di Verona in data 9 novembre
2020 al n. 3986/2020 di Cron..
Il patrimonio della Fondazione è, inoltre, attualmente costituito,
da tutto il mobilio, arredo ed oggetti contenuti nel
palazzo del Museo Storico, nel Museo Archeologico e nella Biblioteca
Pubblica, quali sono elencati e descritti nell’elenco
inventario della Fondazione.
Il patrimonio potrà essere incrementato con eventuali lasciti,
donazioni ed elargizioni nonché con acquisti fatti con
le rendite della Fondazione stessa e con permute.


ARTICOLO 8) ENTRATE


8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto
della Normativa Applicabile, mediante:
a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a
incremento del patrimonio della Fondazione;
b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni
testamentarie) non specificamente destinate a incremento del
patrimonio della Fondazione;
c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto
dell’attività della Fondazione;
e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da
quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente
destinata a incremento del suo patrimonio.


ARTICOLO 9) RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI


9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi
al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,
anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni
e contributi di natura non corrispettiva. L’attività
di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione
al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di
beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie
e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto
ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.
9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto
per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale
finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma
scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta,
l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto
alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato
l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse
non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla
Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.


ARTICOLO 10) IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI


10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,
che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile
in alcun caso.
10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,
che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto
terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto
di partecipazione all’organizzazione o all’attività della
Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione
attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile
né attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione
o al suo patrimonio.


ARTICOLO 11) INCREMENTO DEL PATRIMONIO


11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:
a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio
della Fondazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni
testamentarie) destinate a incremento del patrimonio
della Fondazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati
dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio
della Fondazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato
una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione
a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate
ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta
non occorrente per finanziare l’attività corrente della
Fondazione.


ARTICOLO 12) SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO


12.1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia,
la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare
la consistenza del patrimonio della Fondazione.
12.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi
che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio
ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa
Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di
perizia, prudenza e diligenza.
12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio
di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza
e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della
Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.


ARTICOLO 13) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE


13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili
e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche
in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale
intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.


ARTICOLO 14) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE


14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione
può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni
destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano,
ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme
di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.



TITOLO III – SISTEMA DI GOVERNANCE


ARTICOLO 15) ORGANI


15.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d’ora innanzi,
il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”);
c) il Segretario Amministrativo (d’ora innanzi, il “Segretario”);
d) l’Organo di Controllo;
e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria
per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio
di Amministrazione);
f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente
deliberata dal Consiglio di Amministrazione)
g) il Direttore della Fondazione.


SEZIONE I – Consiglio di Amministrazione


ARTICOLO 16) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


16.1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto a
delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione,
in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile,
nonché a effettuare l’amministrazione della Fondazione,
ivi compreso il regolare funzionamento dei Musei e della Biblioteca
Pubblica.
16.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:
a) nominare il Presidente, scegliendolo tra i tre Consiglieri
cittadini nominati dall’Amministrazione Comunale di Legnago,
con voto segreto. In caso di parità di voti prevale il
più anziano d’età;
b) nominare con voto segreto, scegliendolo tra i suoi membri,
il Vice Presidente e disporne la revoca e nominare, ove
lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca
dei suoi membri;
c) nominare il Direttore e disporne la revoca;
d) nominare il Segretario Amministrativo e disporne la revoca;
e) nominare l’Organo di Controllo e disporre la revoca dei
suoi membri;
f) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga
comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la
revoca;
g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi
della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
h) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
i) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e
straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
l) approvare il bilancio d’esercizio entro il 30 aprile di ogni
anno;
m) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta
opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della
Fondazione;
n) deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo
Statuto;
o) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione,
lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
p) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla
Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo
della Fondazione;
q) deliberare il limite annuale di spesa a disposizione del
Presidente e del Direttore.
16.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando
il metodo collegiale.
16.4. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno,
può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.


ARTICOLO 17) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


17.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque
Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed
il Vice Presidente.
17.2. I Consiglieri sono nominati come segue:
a) 3 (tre) cittadini rappresentativi delle attività culturali
del territorio, nominati dall’Amministrazione Comunale di
Legnago e scelti fra un elenco di nominativi predisposto dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
b) il Direttore della Biblioteca Civica di Verona o il dirigente
della Direzione Musei d’Arte e Monumenti di Verona, designato
dal Sindaco di Verona;
c) il Soprintendente, o suo delegato, della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza.
17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere
e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato,
il fallito e chi sia stato condannato a una pena
che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.


ARTICOLO 18) GRATUITÀ DELL’INCARICO


18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente,
o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione.


ARTICOLO 19) DURATA DELLA CARICA


19.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque
esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio
di Amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio
d’esercizio relativo al quinto esercizio di durata
della carica.
19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza
dei Consiglieri, l’intero Consiglio di Amministrazione si
intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Entro
il termine di 1 (uno) mese dallo scioglimento, il Consiglio
di Amministrazione dovrà essere ricostruito con procedura
avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo
impedimento, dal Vice-presidente, o dal membro più anziano.
19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo,
di un Consigliere, il Consiglio stesso si attiva per la
loro immediata sostituzione secondo le modalità previste dal
comma 2 dell'articolo 17.
Qualora uno degli Enti a cui spetta la nomina dei due Consiglieri
non scelti dall’Amministrazione Comunale di Legnago,
decida di rinunciare a far parte del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, il Consiglio stesso provvederà immediatamente
ad avviare la procedura di sostituzione.
19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.
19.5 I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza
giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive
del Consiglio stesso, decadono dalla carica. La decadenza
è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e viene comunicata
per iscritto all’interessato.


ARTICOLO 20) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


20.1. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato in sessione
ordinaria entro il mese di marzo di ciascun anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente
ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio
preventivo per l’anno successivo, oltre che, nell’una e
nell’altra sessione, per tutti gli oggetti che verranno posti
all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne
sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall’Organo
di Controllo.
20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante
posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da
trattare.
20.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri
e ai membri dell’Organo di Controllo almeno sette giorni
prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito
almeno ventiquattro ore prima.
20.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente
costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,
qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti
i membri dell’Organo di Controllo.


ARTICOLO 21) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


21.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
21.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal
Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano
d’età.
21.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
presenti.
21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione
occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
in carica.
21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo
scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole
dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
21.6. Le votazioni si fanno per alzata di mano o a voti segreti:
quando si tratti di questioni concernenti persone,
hanno sempre luogo a voti segreti. Per il voto palese, in caso
di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione
di astensione dal voto si considerano come assenza
del dichiarante dall’adunanza del Consiglio di Amministrazione.
21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per
corrispondenza.
21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di
interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno
patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni
da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e
dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti
in esecuzione della decisione.
21.10. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche
con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati, a condizione che siano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità
di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario
che:
a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente
l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare
e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al segretario verbalizzante di partecipare
adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano
indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video
collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti
possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto
verbalizzante.


ARTICOLO 22) RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI


22.1. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei
creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice
civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, in quanto compatibili.


ARTICOLO 23) COMITATO ESECUTIVO


23.1. Il Comitato Esecutivo è organo facoltativo ed è composto
dal Presidente e da altri due Consiglieri.
23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili
e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili
al Consiglio di Amministrazione.
23.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o
più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a
estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad
lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di
atti in nome e per conto della Fondazione.


SEZIONE II – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO


ARTICOLO 24) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE


24.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta
di:
a) effettuare l’ordinaria amministrazione della Fondazione e
di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei
regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti
della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione
alle loro deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in
giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza
della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio
di Amministrazione.
24.2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il
Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.
24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione.
In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di
Amministrazione per la ratifica del suo operato.
24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni
sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio
delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del
Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i
terzi prova dell’impedimento del Presidente.


ARTICOLO 25) SEGRETARIO AMMINISTRATIVO


25.1. Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Consiglio
di Amministrazione tra persone in possesso di un titolo
di studio adeguato (laurea o diploma di istruzione secondaria)
e di competenze in ambito informatico.
Il Segretario Amministrativo si occupa del corretto funzionamento
dell’ufficio amministrativo e della gestione della contabilità
della Fondazione nel suo complesso.
Il Segretario Amministrativo coadiuva il Presidente nell’esplicazione
delle attività esecutive che si rendano necessarie
od opportune per l’amministrazione della Fondazione.
Egli inoltre:
a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene
idonea contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei
libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio
d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio
di Amministrazione.
25.2. Il Segretario Amministrativo svolge la funzione di verbalizzazione
delle adunanze degli organi collegiali della
Fondazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo.
La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio
nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora
il Presidente ne richieda comunque la presenza.
25.3. Il Segretario Amministrativo cura la tenuta del Libro
Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Libro Verbali
del Comitato Esecutivo.
25.4 Il Segretario Amministrativo deve essere invitato a partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio
di Amministrazione.
Il Segretario Amministrativo risponde del proprio operato al
Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Direttore.
Il Segretario Amministrativo firma tutti gli atti di sua competenza.
25.6 Il Consiglio di amministrazione determina i compensi e
il tipo di rapporto collaborativo del Segretario Amministrativo.


SEZIONE III – DIRETTORE DELLA FONDAZIONE


ARTICOLO 26) NOMINA


26.1. Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consiglio
di Amministrazione tra persone in possesso dei requisiti
di notoria competenza storica e museologica, di ricerca
scientifica e gestionale nell’ambito dei beni culturali e
nei settori di intervento della Fondazione.
26.2. Il Direttore:
- è il responsabile operativo delle attività della Fondazione
a cui provvede con criteri di economicità, efficacia ed
efficienza, nell’ambito delle linee di bilancio e dei progetti
preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione e nella esecuzione
delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- dirige il personale e i collaboratori della Fondazione.
26.3. Il Consiglio di Amministrazione determina i compensi
ed il tipo di rapporto collaborativo del Direttore.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute
del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione.


SEZIONE IV – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE


ARTICOLO 27) COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO


27.1. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito
dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina,
da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto
da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio
di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente
del Collegio dei Controllori.
27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato
anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio
dei Controllori sono nominati anche due Controllori
Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano
in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla
carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con
effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla
carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione
legale e composto da un Controllore Unico, deve essere
nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti
categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine
dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario
di ruolo in materie economiche o giuridiche.
27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione
legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno
uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori
Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti
categorie:
- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine
dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario
di ruolo in materie economiche o giuridiche.
27.5. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio
per legge della funzione di revisione legale, esso
è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente)
o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori
Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.


ARTICOLO 28) INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI CONTROLLO


28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente
dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo
2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità
ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e
gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società controllate dalla Fondazione;
c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da
questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori
Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di
soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine
dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore
universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche,
perdano tali predette loro qualità.


ARTICOLO 29) DURATA IN CARICA DELL’ORGANO DI CONTROLLO


29.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi
e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio di Amministrazione
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
29.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.


ARTICOLO 30) COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO


30.1. L’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello
Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
della Fondazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili;
d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile della Fondazione e sul suo concreto
funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare
riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità
alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere
individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo)
ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo
al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
30.2. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto
alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo.
30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta
richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante
posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da
trattare.
30.5. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri
del Collegio dei Controllori almeno dieci giorni prima
dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno
tre giorni prima.
30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito
qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è
comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette
formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti
i membri del Collegio dei Controllori.
30.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal
membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.
30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei membri
del Collegio dei Controllori.
30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede
la riunione.
30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la
dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza
del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.
30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per
corrispondenza.
30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con
gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati, a condizione che siano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità
di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In
tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente
l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare
e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio
delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi
dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio
di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente
lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano
indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video
collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti
il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.


ARTICOLO 31) COMPENSO DELL’ORGANO DI CONTROLLO


31.1. Il Consiglio di Amministrazione determina i compensi
ed il tipo di rapporto collaborativo con i membri dell'Organo
di Controllo.


ARTICOLO 32) ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE


32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una
persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori
Legali.


ARTICOLO 33) RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE


33.1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo
e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28 CTS.



TITOLO IV – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE


ARTICOLO 34) ESERCIZI


34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base
di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio
e terminano il 31 dicembre di ogni anno.


ARTICOLO 35) BILANCIO D’ESERCIZIO


35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio
d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.


ARTICOLO 36) BILANCIO SOCIALE


36.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale,
redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.


ARTICOLO 37) SCRITTURE CONTABILI


37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte
dalla Normativa Applicabile.


ARTICOLO 38) LIBRI DELLA FONDAZIONE


38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla
Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:
a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato
Esecutivo;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo
di Controllo.
38.2. Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione
istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto
a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari
può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun
membro dell’Organo di Controllo e da ogni volontario.
38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di
Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere
e da ciascun membro dell’Organo di Controllo.
38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato
Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può
essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro
del Collegio dei Revisori.
38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo
di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di
Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare
detto Libro.



TITOLO V – ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO


ARTICOLO 39) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO


39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione,
il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 CTS, e fatta
salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio
di Amministrazione.



TITOLO VI – ARBITRATO


ARTICOLO 40) CLAUSOLA COMPROMISSORIA


40.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della
Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra
i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione
e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione
dello Statuto o della Normativa Applicabile e
che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa
al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto
e svolgendo un arbitrato rituale.
40.2. La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal
Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera
di Commercio di Verona.
40.3. L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia
ove la Fondazione ha sede.
40.4. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.

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